Secondo quanto stabilito dalla Legge144/2007 e dal DM 132/2010 è istituito un fondo di solidarietà destinato ai soggetti titolari di mutui per l’acquisto della prima casa i quali trovandosi in difficoltà economica chiedono la sospensione del pagamento alcune rate.
I tre requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda sono:
1. Essere proprietari dell’immobile oggetto del contratto di mutuo;
2. Essere titolari di un mutuo non superiore a € 250.000 e in ammortamento da almeno un anno;
3. Un indicatore ISEE familiare non superiore a € 30.000.
Le cause di difficoltà al pagamento previste sono:
· Perdita posto di lavoro dipendente;
· Morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare che contribuiva almeno per il 30% al reddito complessivo del nucleo familiare;
· Spese mediche o di assistenza domiciliare sostenute nell’anno superiori a € 5.000;
· Interventi edilizi straordinari superiori a € 5.000;
· Aumento della rata di mutuo a tasso variabile per almeno il 25% se semestrale oppure il 20% se mensile.
Per accedere al beneficio bisogna presentare a decorrere dal prossimo 15 novembre, la RICHIESTA con autocertificazione, presso la Banca che ha erogato il mutuo, . Tale richiesta non comporta alcuna spesa per commissioni o istruttoria, la sospensione può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi. A fronte della sospensione del mutuo il Fondo rimborserà esclusivamente gli oneri finanziari ovvero gli interessi delle rate sospese.
Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.